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Statuto

ASSOCIAZIONE PROGETTO ENARMONIA

STATUTO 

 

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

1. E’ costituita l’Associazione Culturale “PROGETTO ENARMONIA” con sede in Via Duca degli Abruzzi n.7,  in Sassari (SS) 07100; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

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2. L’Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica; essa persegue la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale in tutte le sue forme. L’Associazione può svolgere tutte le attività ricreative e culturali, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Essa ha come obiettivo l’orientamento professionale degli studenti e degli appassionati, chiamati alla partecipazione nella vita culturale della realtà sociale, e al loro inserimento nel mondo musicale, approfondendo l’ampio ventaglio di proposte professionali che tale disciplina offre e proponendo occasioni di comprensione della propria inclinazione artistica.

Per il conseguimento di questi fini, l'Associazione si propone di: 

  • favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, tavole rotonde, studi, concorsi, premi, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica; 

  • produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;

  • organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative
    ovunque se ne offra la possibilità, attivando iniziative anche in collaborazione con le altre realtà associative locali, regionali e nazionali; 

  • promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali, corsi di didattica strumentale, di storia della musica e analisi del repertorio, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani; 

  • curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza; 

  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale della formazione permanente e del lavoro di rete; 

  • offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza volta a comprendere la propria inclinazione professionale, per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati; 

  • avviare ricerche di storia musicale locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio; 

  • curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche.

  • avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.

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Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

La durata dell’associazione è illimitata.

 

Art. 2 - I SOCI

1. Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri maggiorenni, di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo. La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Presidenza dell’Associazione, che, congiuntamente al Consiglio Direttivo, delibera in proposito. L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma scritta. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria.

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2. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’Associazione. I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

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3. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

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4.  La qualifica di Socio può essere persa per i seguenti motivi:

  • dimissioni volontarie; 

  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; 

  • quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

  • quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci. 

 

Art. 3 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

1. L’associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

  • dalle quote associative;

  • da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;

  • da proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale;

  • da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

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2. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

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3. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

 

Art. 4 - ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

  1. L’Assemblea ordinaria:

  • viene convocata per l’approvazione del bilancio preventivo e per il bilancio consultivo nei termini di cui all’art. 8 del presente Statuto; 

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 

  • elegge il Consiglio Direttivo di cui all’art. 5.

L’avviso di convocazione dovrà pervenire 5 giorni prima dalla data indicata per la riunione e mediante comunicazione scritta da inviarsi agli associati tramite sistemi telematici, e-mail, PEC o sms qualora se ne ravvisi l’urgenza; i mezzi citati hanno validità di avvenuta notifica. La convocazione dovrà contenere: 

  • giorno, ora e luogo della riunione;

  • ordine del giorno;

  • Possibilità di delega di voto ad altro Socio, se si tratta di prima o di seconda convocazione.

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L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nei termini previsti dall’art. 9 del presente statuto. Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

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2. L’Assemblea Straordinaria è convocata:

  • tutte le volte il Presidente lo reputi necessario; 

  • ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata e sottoscritta:

  • almeno metà più uno dei Soci regolarmente in carica;

  • almeno metà più uno dei Consiglieri.

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L’Assemblea dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

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3. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

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4. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

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5. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto;

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6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

 

Art. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composta da cinque membri, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Direttore Artistico, il Segretario-Tesoriere e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico documentate e documentabili. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

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2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri. 

L’avviso di convocazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima della data indicata per la riunione mediante comunicazione scritta da inviarsi ai consiglieri tramite sistemi telematici, e-mail, PEC o sms qualora se ne ravvisi l’urgenza; i mezzi citati hanno validità di avvenuta notifica. 

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà contenere: 

  • giorno, ora e luogo della riunione;

  • ordine del giorno.

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3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • eleggere il presidente;

  • redigere il programma di attività dell’Associazione previsto dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

  • amministrare il patrimonio economico;

  • redigere il rendiconto economico/finanziario, predisposto dal Segretario, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

  • fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

  • decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;

  • stabilire l’importo delle quote associative; 

  • deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci;

  • favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione. 

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili, professionisti, figure esterne ed istituire commissioni di lavoro da esso nominati per la realizzazione delle linee programmatiche previste dall’attività dell’Associazione. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 -  IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione dirige ed amministra l’associazione stessa, ne possiede la rappresentanza legale ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 7 - DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore artistico è nominato all’interno Consiglio Direttivo e deve avere una significativa competenza nell'ambito musicale e/o culturale. È suo compito valutare le proposte artistiche pervenute e preparare la programmazione delle attività artistico-culturali dell’Associazione (concerti, spettacoli, attività didattiche, conferenze) in accordo con il Presidente. 

Compiti del Direttore sono:

  • garantire che le produzioni artistiche dell’associazione siano coerenti con l’identità poetica e stilistica propria della stessa, con diritto di veto alla pubblicazione di opere che non rispondano ai suddetti criteri;

  • predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo le linee generali del programma  artistico-culturale dell’Associazione;

  • proporre le specifiche iniziative di attuazione del programma;

  • curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell’associazione e delle singole iniziative.

 

Art. 8 - SEGRETARIO - TESORIERE

La figura del Segretario-Tesoriere si occupa di tutti gli atti amministrativi dell’Associazione: cura la corrispondenza, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni degli organi sociali. Coadiuva, nelle sue attività, il Presidente. Provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell’Associazione; provvede al pagamento di qualsiasi spesa, previa autorizzazione del Presidente, e redige gli schemi del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione degli organi sociali.

 

Art. 9 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del bilancio consuntivo con criteri di oculata prudenza, entro e non oltre il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. 

Il bilancio di previsione è redatto entro il 15 di Febbraio dell’anno cui si riferisce.

Il bilancio consultivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e presentati all’Assemblea dei Soci per la ratifica.

 

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI

L’Assemblea dei soci elegge nel suo seno il Collegio dei sindaci revisori. 

Il Collegio è formato da 3 membri effettivi e 3 supplenti. 

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente con funzioni di referente per gli altri organi statutari.

Il Collegio è validamente costituito ed esprime il proprio parere per iscritto, con la presenza di almeno 2 membri.

Al Collegio sono affidati i seguenti compiti:

  • verificare, in qualsiasi momento, e comunque almeno 2 volte l’anno, la gestione della cassa;

  • verificare la correttezza della gestione delle scritture contabili;

  • analizzare i bilanci preventivi e consuntivi prima che vengano sottoposti dal Consiglio alla ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci.

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Il Collegio è convocato dal Presidente dell’Associazione, con avvisi scritti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed obbligatoriamente per assolvere alle funzioni di cui al punto 3 del precedente comma, almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’approvazione dei bilanci di cui all’art. 9 del presente statuto.

Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto apposito verbale e trasmesso al Presidente dell’Associazione che deve darne informazione al Consiglio e all’Assemblea.

I membri del Collegio, che non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità con gli altri organi statutari, presenziano di diritto alle Assemblee in occasione dell’approvazione dei bilanci.

 

Art. 11 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci delibererà sulla destinazione del patrimonio sociale ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

 

Art. 12 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno.

 

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

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